L’articolo 375 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto all’art. 2086 del Codice Civile il concetto di “adeguato assetto organizzativo”. Il secondo comma dell’art. 2086 c.c. sancisce, infatti: “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
L’adeguatezza dell’assetto non riguarda quindi più solo l’ambito contabile, ma, in via ben più ampia, la sfera amministrativa ed organizzativa, dove la ratio della norma è esplicitamente volta ad anticipare i segnali di crisi e la perdita di continuità aziendale e a porre in essere tutte le azioni possibili per superarli, ovvero gestirli anche in ottica di tutela delle figure apicali. CHANGE+ delinea e realizza gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di concerto con i consulenti contabili e fiscali già presenti in azienda, o di Dottori Commercialisti associati alla propria rete, attraverso l’applicazione della UNI/PdR 167.